Art. 12.

      1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Compenso mensile). - 1. Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo onnicomprensivo di 2.000 euro.
      2. Ai medici incaricati i quali esercitano l'incarico negli istituti o servizi penitenziari situati a Favignana, a Gorgona e Porto Azzurro spetta un'indennità di sede disagiata pari a 200 euro.
      3. Ai coordinatori sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 150 euro.
      4. Ai dirigenti sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 250 euro.
      5. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è corrisposto per tredici mensilità.
      6. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,5 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
      7. Il compenso mensile lordo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve essere rideterminato

 

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entro il mese di gennaio di ogni triennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, in relazione al costo della vita secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica sopravvenute nell'ultimo triennio e ad eventuali accresciuti compiti e funzioni».